La Corte Costituzionale ha affrontato, con la sua sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 il tema dell’esenzione dall’IMU prima casa e, ribaltando vigenti normative e pronunce della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, la residenza anagrafica e la dimora abituale anche di un solo componente del nucleo familiare anziché dell’intero nucleo familiare, dando il via di fatto al riconoscimento della doppia esenzione sino ad oggi non praticabile dai Comuni.
La Corte ha in sostanza dichiarato l’illegittimità costituzionale del provvedimento e di una serie di altre norme succedutesi in materia, in cui è prevista l’esenzione e si definisce il concetto di abitazione principale come quella in cui è presente, contestualmente, la sussistenza di due requisiti e cioè non solo quello della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.
La Corte costituzionale, partendo dalla questione di costituzionalità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, esplicitamente censura la norma vigente ove si dispone che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente
In sostanza la norma, ora dichiarata incostituzionale, ha sino ad oggi determinato l’effetto di precludere la possibilità di mantenere il diritto alla doppia esenzione anche in presenza di reali esigenze, in particolare quelle lavorative, che determinano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali diverse.
A motivazione delle decisioni assunte con la sentenza, la Corte sostiene che “ in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo
sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara
l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi,
ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una
comunione materiale e spirituale”.
Peraltro, secondo la Corte non considerare sufficiente per il riconoscimento dell’esenzione,
per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale
in un determinato immobile, costituisce nella sostanza una palese discriminazione rispetto ai
conviventi di fatto che, nelle medesime condizioni, possono beneficiare del beneficio dell’esenzione
per entrambi gli immobili.
La Corte ha ritenuto infine opportuno “chiarire che…….Ove questi contribuenti abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta solo per l’abitazione principale.
E’ abbastanza evidente che la pronuncia oltre agli immediati effetti per il futuro, apre la strada a possibili richieste di rimborso in relazione alla maggiore imposizione versata negli ultimi 5
anni. Andando indietro nel tempo e considerando anche l’acconto IMU 2022, si arriva fino al 2017. Per le somme versate alla scadenza di giugno dell’anno in corso sarà probabilmente possibile in sede di seconda rata di saldo (16 dicembre 2022) recuperare l’IMU pagata e non dovuta.
La sentenza avrà indubbiamente effetti diretti anche per le procedure di accertamento e contenziose in corso tra Comuni e contribuenti.





































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