Riceviamo e pubblichiamo…..
“Col presente intervento intendo spiegare, con argomenti di merito, perché ritengo che il SI al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 rappresenti una scelta coerente con i principi del giusto processo, di cui all’art. 111 della Costituzione, e con le esigenze di un sistema giudiziario più credibile. Lo scrive Fioravante Bosco.
Orbene, la legge costituzionale sottoposta al detto referendum popolare, senza quorum per la sua validità, interviene su tre questioni principali: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, la sostituzione dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) con due consessi, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare autonoma. Nessuno di questi tre punti è argomento nuovo nel dibattito giuridico italiano, perché di questi temi si discute ormai da trent’anni. La vera novità è che oggi siamo chiamati a decidere.
La separazione delle carriere: fino a oggi un giudice ha potuto transitare alla funzione di pubblico ministero, nel corso della propria carriera, e viceversa. Questo fenomeno ha una definizione tecnica, e cioè “osmosi funzionale”, che produce l’effetto che vale la pena esaminare con attenzione. Un giudice può trovarsi a valutare prove e argomenti difensivi avendo condiviso, talvolta per anni, la stessa cultura professionale dell’organo di accusa. Si guardi bene, questo non è un giudizio sulle qualità personali dei magistrati italiani, che esercitano la loro funzione con elevato senso di responsabilità. E’ una questione di architettura istituzionale discendente dal principio del giusto processo, sancito come detto dall’art. 111 della Costituzione, che richiede un giudice non soltanto formalmente imparziale, ma strutturalmente distinto dall’accusa. E’ la logica stessa del sistema accusatorio introdotto nel 1989 col nuovo Codice di Procedura Penale del ministro/partigiano Giuliano Vassalli, che ha sostituito il precedente sistema inquisitorio, di sapore e reminiscenza fascista.
Spagna, Germania, Portogallo e la maggioranza dei Paesi europei operano già con carriere separate, e in nessuno dei casi la separazione delle carriere ha ridotto l’efficacia dell’azione penale, ma ha semmai favorito una specializzazione più marcata, sia sul versante giudicante che su quello requirente.
Due carriere, due concorsi distinti per l’accesso alla Magistratura, che resta autonoma e indipendente, ma più responsabile, portano necessariamente a prevedere due distinti CSM. La giustizia deve rispondere ai cittadini, non ai gruppi di potere. Con il sorteggio dei componenti dei due CSM verranno superate le logiche del correntismo che condizionano nomine e carriere, facendo ritornare lo stesso CSM a organo di garanzia, come previsto dalla Costituzione, e non di potere interno alla Magistratura. Certamente il sorteggio divide anche chi è favorevole alla riforma nel suo complesso. Il mio giudizio è che il sorteggio – applicato a un bacino di magistrati che rispondano a requisiti oggettivi di idoneità e anzianità – rappresenti un correttivo ragionevole alle distorsioni prodotte dal voto di appartenenza associativa. Difatti, il fenomeno delle correnti associative nella magistratura è ampiamente documentato nella letteratura giuridica italiana e oggetto di riflessione da parte della dottrina. Affrontare questa esigenza con strumenti normativi è, a mio modesto parere, legittimo e opportuno. L’accesso agli organi di governo della magistratura non deve dipendere esclusivamente dall’appartenenza a un gruppo organizzato (l’Associazione Nazionale Magistrati), ma bisogna bilanciarlo col principio di merito. Una scelta di ragione e non di fazione, pur consapevole che questa riforma sia stata approvata con i voti della maggioranza di centrodestra e di una parte dell’opposizione, e che il dibattito politico si è sovrapposto – seppur in parte – allo scontro politico ordinario.
L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare risponde alla necessità di autonomia e non di subordinazione alla politica; è il profilo più discusso e più frainteso. L’obiezione ricorrente sostiene che sottrarre la funzione disciplinare al CSM indebolisca l’autogoverno della Magistratura. La lettura opposta – e più convincente sul piano sistematico – è che separare la funzione disciplinare da quella di governo consenta a ciascun organo di operare con maggiore specializzazione e minori sovrapposizione di ruoli. Un organo dedicato esclusivamente al giudizio disciplinare è, per definizione, meno esposto alle pressioni che derivano dalla gestione congiunta delle nomine, delle carriere e delle sanzioni.
Ma il merito di una riforma costituzionale non dipende da chi la propone, ma da ciò che contiene. Il contenuto di questa riforma è compatibile con i principi del giusto processo, coerente coi modelli europei più consolidati e rispondente alle criticità del sistema giudiziario italiano che nessuno, nei fatti, contesta seriamente sul piano descrittivo. Il disaccordo non riguarda la diagnosi, ma piuttosto le soluzioni prospettate. Come addetto ai lavori, essendo stato prima sindacalista Uil e poi funzionario pubblico, ritengo che le soluzioni proposte siano ragionevoli; come cittadino ritengo che vale la pena di provare, e quindi di votare SI al Referendum costituzionale.
La foto allegata è col Sostituto Procuratore della DDA di Napoli, dott. Giuseppe Visone
Fioravante Bosco








































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