Questa è una svolta normativa fondamentale per la tutela dei consumatori. Il Comma 8-bis del Decreto Bollette 2026 agisce come un vero e proprio “scudo” contro le attivazioni forzose e i contratti poco trasparenti stipulati via telefono nel settore energia di luce e gas.
Ecco un’analisi dei punti cardine per capire come cambierà il mercato dal 19 giugno 2026 nel settore energia.
Fino a oggi, molte società hanno giocato sull’ambiguità delle registrazioni telefoniche. Con la nuova norma:
- Senza firma, non c’è contratto: La registrazione vocale da sola non basta più. Il contratto è nullo se non segue una conferma scritta (digitale o cartacea).
- Conseguenze legali: La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore (nullità di protezione). Se l’utente non conferma per iscritto, il fornitore non può pretendere pagamenti o penali.
La norma stabilisce una procedura rigida per garantire che il consumatore sia consapevole di ciò che sta firmando:
- Chiamata: Il venditore propone l’offerta.
- Invio Documentazione: Il fornitore deve inviare l’offerta completa via email o posta.
- Accettazione: Il consumatore deve rispondere con un OK esplicito o una firma digitale.
- Termine di 60 giorni: La piena efficacia della norma scatta il 19 giugno 2026, lasciando alle aziende il tempo tecnico per adeguare i propri processi di vendita.
Se un consumatore riceve bollette da un fornitore mai autorizzato o continua a subire chiamate moleste, ha a disposizione tre canali principali:
| Autorità | Ruolo | Quando Contattarla |
| Garante Privacy | Protezione Dati | Per segnalare l’uso illecito del numero di telefono o chiamate nonostante l’iscrizione al Registro delle Opposizioni. |
| ARERA (Servizio Conciliazione) | Risoluzione Controversie | Per contestare l’attivazione di un contratto nullo e chiedere il ritorno al precedente fornitore senza costi. |
- Consigli Pratici dal 19 Giugno 2026
Ricorda: Se dopo una telefonata ricevi un contratto “già attivato” senza che tu abbia firmato nulla o inviato un’email di conferma, quel contratto è giuridicamente inesistente.
In caso di contestazione:
- Invia immediatamente un reclamo scritto al nuovo fornitore citando il Comma 8-bis.
- Non pagare le fatture derivanti dal contratto nullo se non dopo aver avviato la procedura di conciliazione.
- Richiedi il ripristino della fornitura precedente (procedura di switching inverso) senza oneri a tuo carico.
Questa legge rappresenta un passo decisivo verso la trasparenza, equiparando finalmente le tutele del mercato nel settore energia a quelle della vendita porta a porta o nei punti fisici.
Si auspica che il comma 8-bis nel Decreto Bollette venga allargato a tutti i settori.
Il Presidente
Antonio Barletta







































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