NUOVE NORME TELEMARKETING comma 8bis nel decreto bollette gas e luce

Questa è una svolta normativa fondamentale per la tutela dei consumatori. Il Comma 8-bis del Decreto Bollette 2026 agisce come un vero e proprio “scudo” contro le attivazioni forzose e i contratti poco trasparenti stipulati via telefono nel settore energia di luce e gas.

Ecco un’analisi dei punti cardine per capire come cambierà il mercato dal 19 giugno 2026 nel settore energia.

Fino a oggi, molte società hanno giocato sull’ambiguità delle registrazioni telefoniche. Con la nuova norma:

  • Senza firma, non c’è contratto: La registrazione vocale da sola non basta più. Il contratto è nullo se non segue una conferma scritta (digitale o cartacea).
  • Conseguenze legali: La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore (nullità di protezione). Se l’utente non conferma per iscritto, il fornitore non può pretendere pagamenti o penali.

La norma stabilisce una procedura rigida per garantire che il consumatore sia consapevole di ciò che sta firmando:

  1. Chiamata: Il venditore propone l’offerta.
  2. Invio Documentazione: Il fornitore deve inviare l’offerta completa via email o posta.
  3. Accettazione: Il consumatore deve rispondere con un OK esplicito o una firma digitale.
  4. Termine di 60 giorni: La piena efficacia della norma scatta il 19 giugno 2026, lasciando alle aziende il tempo tecnico per adeguare i propri processi di vendita.

Se un consumatore riceve bollette da un fornitore mai autorizzato o continua a subire chiamate moleste, ha a disposizione tre canali principali:

Autorità Ruolo Quando Contattarla
Garante Privacy Protezione Dati Per segnalare l’uso illecito del numero di telefono o chiamate nonostante l’iscrizione al Registro delle Opposizioni.
     
ARERA (Servizio Conciliazione) Risoluzione Controversie Per contestare l’attivazione di un contratto nullo e chiedere il ritorno al precedente fornitore senza costi.
  • Consigli Pratici dal 19 Giugno 2026

Ricorda: Se dopo una telefonata ricevi un contratto “già attivato” senza che tu abbia firmato nulla o inviato un’email di conferma, quel contratto è giuridicamente inesistente.

In caso di contestazione:

  • Invia immediatamente un reclamo scritto al nuovo fornitore citando il Comma 8-bis.
  • Non pagare le fatture derivanti dal contratto nullo se non dopo aver avviato la procedura di conciliazione.
  • Richiedi il ripristino della fornitura precedente (procedura di switching inverso) senza oneri a tuo carico.

Questa legge rappresenta un passo decisivo verso la trasparenza, equiparando finalmente le tutele del mercato nel settore energia a quelle della vendita porta a porta o nei punti fisici.

Si auspica che il comma 8-bis nel Decreto Bollette venga allargato a tutti i settori.

Il Presidente

Antonio Barletta

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