Il Tribunale di Milano con ordinanza n. 29985/2017 condanna il Miur a trasferire un dirigente scolastico dalla Regione Lombardia alla Regione Molise.
Il tribunale di Milano ha accolto un ricorso presentato in via di urgenza da un dirigente scolastico avente ad oggetto un trasferimento dalla Regione Lombardia alla Regione Molise. Il Giudice in particolare ha dichiarato illegittima la delimitazione territoriale imposta dall’USR Molise per coloro i quali beneficiavano della legge speciale 104/92 in una Regione diversa da quella del Molise. Nel caso di specie la ricorrente aveva la residenza nella città di Benevento.
Su ricorso presentato dall’Avv. Fioravante e Pio Orlando, in favore della dirigente scolastico, è stata accolta la domanda di trasferimento della ricorrente nella Regione Molise.
Il giudice di Milano, spiegano gli avvocati, ha disapplicato e dichiarato illegittima la limitazione territoriale imposta dall’USR Molise con un atto amministrativo del 10/07/2017. L’art. 33 della legge 104/92, si configura quale disposizione di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, la stessa non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Il Tribunale di Milano, andando ben oltre a quanto previsto dall’art. 9 comma IV del C.C.N.L., in presenza di posti vacanti e disponibili nella Regione Molise, ha accolto il ricorso disponendo il trasferimento della ricorrente A.G. con incarico di dirigente scolastico in una delle sedi molisane indicate nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente.
Gli avvocati si ritengono soddisfatti del risultato raggiunto.







































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