L’Agcom (Autorità Garante per le Comunicazioni) ha archiviato il procedimento nei confronti del Comune di Benevento per la presunta violazione delle disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante l’ultima campagna elettorale dello scorso settembre.
Ricordiamo che 27 settembre 2022 (prot. n. 0276923) il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Benevento a seguito della segnalazione presentata dalla Sen. Sabrina Ricciardi per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione comunale di Benevento con riferimento alla pubblicazione di “un post sulla pagina Facebook di Clemente Mastella Sindaco \ Facebook circa la realizzazione di un campo da golf sito nel comune di Benevento per il valore di 20 milioni”. Il Comitato, nel prendere atto che il Comune di Benevento non ha dato riscontro, nel termine assegnato, alla richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti segnalati, ha ritenuto “accertata la violazione” del divieto di comunicazione istituzionale e ha proposto l’applicazione della sanzione;
VISTA la successiva nota del 3 ottobre 2022 (prot. n. 0282364) con la quale il competente Comitato ha trasmesso le controdeduzioni inviate in data 29 settembre 2022 dal Comune di Benevento, solo successivamente al termine assegnato dal Comitato. In particolare, il Comune di Benevento, ha rilevato, con riferimento ai fatti oggetto di segnalazione, che “il post in oggetto è stato pubblicato sul profilo personale di Clemente MastellaSindaco”eche“ilcontenutodellostessopostriguardalanotiziadellaprossima apertura […] di un campo da golf per la cui realizzazione l’amministrazione comunale non partecipa ad alcun titolo”;
PRESA VISIONE del profilo Facebook denominato “Clemente Mastella Sindaco” e del post pubblicato in data 22 settembre 2022 (“A Benevento sorgerà il più grande campo da golf del Mezzogiorno d’Italia […]”), oggetto di contestazione, ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;
CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficaceassolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;
CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e)favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei
procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);
CONSIDERATOchel’applicazionedeldivietodeclinatoall’art.9dellalegge n.28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “pubblica amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);
CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;
RILEVATO che il post oggetto di segnalazione e il profilo Facebook “Clemente Mastella Sindaco” sul quale il post medesimo risulta pubblicato non contengono link di collegamento alla pagina Facebook istituzionale o al sito del Comune di Benevento né altri elementi di riconducibilità diretta all’ente;
RITENUTO che il riferimento alla carica di Sindaco contenuto nel profilo Facebook “Clemente Mastella Sindaco” e nel post oggetto di segnalazione non sia sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l’iniziativa all’amministrazione comunale di Benevento;
RITENUTO inoltre che, con riferimento alla pubblicazione del post del 22 settembre 2022 sul profilo Facebook “Clemente Mastella Sindaco” (“A Benevento sorgerà il più grande campo da golf del Mezzogiorno d’Italia […]”), gli accertamenti istruttori non evidenziano iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riferibili all’amministrazione comunale di Benevento;
RITENUTO, pertanto, che l’iniziativa oggetto di segnalazione esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;
RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;
RITENUTO di non condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La presente delibera è notificata al Comune di Benevento, tramessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito web dell’Autorità.







































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