Campania ridiventa “zona arancione”. Le regole per spostamenti e attività

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza in oggetto, la Campania ridiventa “zona arancione”, e pertanto si applicheranno le misure contenute nell’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021. Ecco in sintesi le norme previste per la Campania dalle ore 00,01 del 21 febbraio 2021, e per un periodo di 15 giorni:

SPOSTAMENTI:
• vietati gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione; restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione;
• nei piccoli comuni con max 5mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30 km (eventualmente anche in un’altra regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.

VISITE A PARENTI E AMICI:
• è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

BAR E RISTORAZIONE:
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
• nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio;
• fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI:
• chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno;
• esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari.

CULTURA E SVAGO:
• chiusi musei e mostre.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA:
• restano chiuse palestre e piscine;
• restano aperti i centri sportivi.

VIOLAZIONI:
Per le eventuali violazioni, la sanzione amministrativa applicabile è quella del pagamento di una somma in denaro da 400,00 a 1.000,00 euro, la quale potrà essere aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo a motore.

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