COSTITUZIONE E ABROGAZIONE DELL’ABUSO DI UFFICIO. RIFLESSIONI DI ROMOLO ZARRO

 Con ampia argomentazione, finalizzata a superare un accorto rilievo della Suprema Corte di Cassazione, la Corte costituzionale nella sentenza n° 95 dell’08/05/2025, con la quale ha sancito che la abrogazione dell’art. 323 del C.p. non contrasta con la Costituzione, ha affermato, tra l’altro, che il contenuto del paragrafo 4 dell’art. 7 della Convenzione di Merida non lascia evincere che vi sia un obbligo di risultato, il cui esito possa poi essere valutato dalla stessa Corte costituzionale in sede di giudizio di legittimità. Infatti, l’uso della locuzione “shall endeavour” non impone alcun preciso standard di efficacia dei meccanismi preventivi al riguardo.

In sintesi, la Consulta ha ritenuto di non potersi sovrapporre al legislatore nel valutare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei funzionari pubblici per effetto dell’abrogazione dell’art. 323 del C.p. La Corte, non ravvisando al riguardo alcun dubbio interpretativo, si è ritenuta anche “dispensata” dal valutare la possibilità di formulare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, come pur era stato richiesto in un intervento ad adiuvandum.

Recentemente, il due dicembre 2025, il tavolo di negoziazione tra Parlamento, Commissione e Consiglio dell’Unione ha trovato un compromesso, grazie all’intervento della Danimarca, che ha la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, ed ha voluto ammorbidire il testo che dovrà essere ratificato dal Parlamento europeo.

Pertanto, con il nuovo articolo 11 della direttiva la normativa europea intende stabilire standard comuni per tutti gli Stati membri; tale norma precisa che gli Stati membri dovranno adottare misure per rendere punibili almeno alcune gravi violazioni della legge nell’esecuzione o nell’omissione di un atto da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni a condizione che siano commesse intenzionalmente. La normativa è diretta ad uniformare la condotta punitiva degli Stati membri dell’Unione Europea: il reato è quindi ritenuto dal tavolo di negoziazione vitale nella lotta alla corruzione. Essa si preoccupa di non confondere il reato di corruzione con quello di esercizio illecito della funzione pubblica; il nostro Paese sostiene, invece, che vi sono ben diciassette ipotesi di reato punite nel nostro vigente sistema penale. Il legislatore europeo è orientato a considerare l’abuso di ufficio una componente strutturale, vitale nella lotta alla corruzione ed ha anche aggiunto un elemento che prima non esisteva, in quanto ha esteso il reato pure a chi esercita poteri al di fuori della pubblica amministrazione, cioè nel sistema privato.

Si dovrà attendere un po’ di tempo per conoscere quale sarà il responso finale della Eurocamera ovvero dell’Europarlamento, che rappresenta i popoli che compongono l’Unione europea.

          Si aprirà, successivamente, il problema della recezione o meno da parte del Parlamento italiano dell’eventuale direttiva europea nei termini previsti dalla direttiva o, come solitamente avviene, nel termine di due anni. Sarà allora forse necessaria una nuova modifica del Codice penale per reintrodurre una norma che incrimini l’esercizio illecito della funzione pubblica, specialmente nelle sue forme più gravi ed intenzionali.

            Le tematiche riguardanti l’abuso d’ufficio sono molto dibattute in dottrina ed in giurisprudenza, oltre che sulla stampa specializzata; dalle attenta lettura dei rilievi avanzati dalle varie parti è possibile rilevare che le svariate interpretazioni dell’abuso d’ufficio (ma anche quelle dell’abuso di potere o, segnatamente nel diritto amministrativo, dell’eccesso di potere) hanno distinto per poco meno di  un secolo i mutamenti fisiognomici di tali figure, sia quando abbiano assunto la veste del reato, sia se siano incorse nello sviamento dell’azione amministrativa.

Entrambe le figure caratterizzano, in definitiva, vicende spesso utilizzate dal sistema politico, per segnare il confine tra la giurisdizione penale e la pubblica amministrazione, ovvero sono finalizzate a definire il limite dello “statuto penale” e quello dello “sistemaamministrativo” della p.a.; esse delimitano, quindi, in una prospettiva diacronica, i confini degli orizzonti dei due complessi apparati organizzativi.

                                                                              Romolo Zarro

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