Giudice sportivo seconda di Tim Cup

 
Ammenda di € 500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore un fumogeno e lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
 
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del secondo turno eliminatorio sostenitori delle Società Crotone, Palermo e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
 
Per quanto riguarda i calciatori, ammonizione per Gori e Mancosu.

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