Ammenda di € 10.000,00 alla Società del BENEVENTO per avere suoi sostenitori, all11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che esplodeva a circa dieci metri da un calciatore avversario causandogli un leggero stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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