Calcio. Respinto il ricorso della Casertana

respingere quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l’effetto, omologato il risultato acquisito sul campo; di accogliere il ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. e annullare la sanzione dell’ammenda. Dispone, infine, di addebitare la tassa reclamo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l, di restituire quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A.

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