Campania, il Tar boccia De Luca: sì alle lezioni in presenza per elementari e medie

Il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza per le scuole elementari e medie della Campania. Il decreto firmato dalla presidente Maria Abbruzzese accoglie per la prima volta un ricorso presentato contro le ordinanze del governatore De Luca che fino ad oggi limitano le lezioni in presenza alle prime  due classi della scuola primaria. L’istanza cautelare era stata presentata da famiglie e dal gruppo Pillole di Ottimismo che ha supportato con relazioni tecniche e scientifiche le posizioni dei legali che già avevano vinto analogo ricorso in Lombardia. Per quanto riguarda gli effetti della decisione, scrive il Tar, la sospensione delle ordinanze regionali, con riferimento alle sole scuole elementari e medie, è “da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare” che, si legge nel decreto,  “sono allo stato già aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale”.

Per quanto riguarda le scuole medie, “essendo invece necessarie attività propedeutiche alla materiale riapertura”, che sono “di competenza dei singoli dirigenti scolastici”, l’accoglimento “deve intendersi nel senso” che la Regione non potrà reiterare una nuova ordinanza che disponga la “ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021” e che spetta agli organi regionali “impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021”, beninteso sempre “fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici”.

In ogni caso, “l’eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale”, sottolinea il presidente della quinta sezione.

Nel suo provvedimento, il Tar non nasconde che “ricorra tuttora una situazione di emergenza sanitaria, peraltro normativamente dichiarata; che ha, nel recente passato, giustificato misure variamente restrittive di diritti e interessi e che ne richiederà probabilmente, in prospettiva, delle altre”. Ma rileva alcune “criticità” nel potere esercitato dalla Regione Campania.

Ad esempio, si legge, “non si è dato conto di un’attività di rilevazione sul territorio che desse conto dell’effettiva utilità della misura restrittiva, incidente sul diritto all’istruzione, sul contenimento del contagio, che ha, nonostante le disposte sospensioni della frequenza scolastica (anche per effetto della chiusura natalizia), continuato a diffondersi”. Anzi, aggiunge il Tar,  “i dati acquisiti, anche quelli “aggiornati”, dimostrano invece che il contagio si sviluppa anche quando le scuole sono chiuse (appunto, durante le vacanze natalizie)”. Elemento che, prosegue il decreto “fa sorgere il legittimo dubbio sull’effettiva idoneità della misura restrittiva dell’attività scolastica in presenza ai fini della riduzione del contagio, in assoluto ma anche ove si sposti l’attenzione sul piano della relazione costi/benefici, che è parte integrante del sindacato sulle ordinanze contingibili e urgenti; è quantomeno dubbio, quindi, che si tratti di misura “idonea” all’auspicato contenimento e men che meno di misura “significativamente idonea” a tale scopo, anche tenuto conto delle misure di prevenzione comunque apprestate nell’esercizio delle attività scolastiche e di cui la regione ha dato conto (tracciamento, isolamento del caso positivo, dispositivi di protezione)”. Inoltre,  evidenzia il presidente della quinta sezione, “occorrerebbe dimostrare che si tratti di misura anche indispensabile, escluse tutte le altre ipotizzabili, a tale scopo; e che si tratti di misura “proporzionata”, ossia oggettivamente limitata a quanto strettamente necessario a fronteggiare il pericolo, il che è da escludersi in ragione della operata generalizzazione della misura restrittiva in tutto l’ambito regionale, e ciò nonostante la notoria differenziazione dei territori, metropolitani, urbani e rurali, che, anche sotto il profilo della pressione demografica, compongono il territorio di pertinenza; e, infine, che si tratti di misura temporalmente limitata, il che, considerata la saldatura con le precedenti disposte sospensioni, che rimontano a diversi mesi or sono, rende non più ragionevole la imposta restrizione”.

Il Tar ricorda inoltre “la scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie”, ritenendo dunque che non vi sia “motivo alcuno di perpetuare la sospensione per tali classi, non essendo la sospensione ulteriormente giustificata ed incidendo la stessa sulla piena fruizione del servizio scolastico nella ordinaria modalità in presenza, che garantisce anche il pieno sviluppo della personalità dei minori”.

Il decreto fissa la trattazione collegiale dell’istanza per il 2 febbraio prossimo.

repubblica.it

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