“CORSI E RICORSI STORICI. BENEVENTO E LA RUOTA PANORAMICA.”

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione inviata alla redazione del nostro Gruppo di Comunicazione dall’Avv. Ugo Campese in riferimento ad una sua  pec del 3 agosto 2023 relativa alla delibera di Giunta del 19 luglio 2023 per l’installazione in Benevento, alla Piazza IV Novembre, di una ruota panoramica nel prossimo periodo natalizio ed alla normativa vigente a tutela dei beni culturali rientranti nei centri storici. Tanto affinché i cittadini di Benevento siano compiutamente informati e stimolati, se vogliono, ad assumere iniziative a tutela del patrimonio storico ed artistico, non lasciandolo scivolare nell’oblio di un incolore luna park.

“Ho appreso dalla stampa locale dell’installazione, nel prossimo periodo natalizio, di una ruota panoramica, di 34 metri di altezza, in Piazza IV Novembre. Ho verificato la veridicità della notizia accedendo al sito internet del Comune di Benevento e scaricato la delibera di G.M. numero 161 del 19 luglio 2023 con l’allegato planimetrico. Quale “fortunato” cittadino, abitante da oltre cinquanta anni nell’adiacente Piazza Castello, sono già stato gratificato due volte nel periodo natalizio dell’installazione di una ruota panoramica di discreta altezza, ed una volta, per fortuna per soli tre giorni nel mese di luglio 2021, dell’installazione (di fronte casa) di una gru di circa 70 metri di altezza con una piattaforma che si alzava fino a 50 metri sulla quale prendere l’aperitivo o cenare con uno sguardo … sulla storia (of course, in inglese dinner in the sky).

Pertanto, avevo scritto sul portale on line di Realtà Sannita (realtasannita.it) il 18 luglio 2021 un articolo intitolato “Benevento e “la cena sospesa” nel quale mi chiedevo come si potessero organizzare simili eventi in una piazza contornata dalla Rocca dei Rettori Pontifici, dal monumento ai caduti della grande guerra, dalla villa comunale e da diversi palazzi, pur sapendo che il comune di Benevento è classificato come zona sismica di grado 1 (cioè, la zona più pericolosa dove possono verificarsi forti terremoti) e che detta zona non solo fa parte non solo del centro storico bensì di quella zona Unesco.

Preso atto che San Bartolomeo ha steso la mano sulla piazza, e tutto è passato in cavalleria, avevo avvertito che al ripetersi dell’evento mi sarei adoperato perché le regole esistenti venissero rispettate dai soggetti a tanto preposti. Oggi la questione si ripete e mantengo la promessa, perché il fatto che il Comune di Benevento sposta la ruota panoramica da Piazza Castello a Piazza IV Novembre non sposta di un millimetro il problema della pericolosità e della compatibilità con il centro storico e con la zona Unesco. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42), richiede la rigida osservanza dei criteri di prevenzione, di salvaguardia e di tutela dei beni oggetto della normativa, nonché la preventiva autorizzazione del competente Soprintendente dei Beni Archeologici, delle Belle Arti e del Paesaggio per l’esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere.

Ricordo che il Soprintendente, Dottore Salvatore Bonomo, in occasione dell’apposizione della ruota panoramica e delle giostrine in Piazza Castello, aveva, seppur timidamente, riconosciuto che i “Beni culturali sono anche le piazze che rivestono interesse, nessuno ci ha chiesto un parere, probabilmente era necessaria una concertazione”. “Quel luogo merita interesse particolare, sono decisioni che andrebbero prese con maggiore attenzione, parliamo della Rocca dei Rettori ma anche della zona Unesco”.

La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza numero 31521 del 21 ottobre 2020 (riguardante proprio la città di Benevento) ha ribadito che: “le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, art, 10, comma 1 e comma 4, lett. g), sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice”. “Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerarsi beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art. 12”. “Ai sensi dell’art. 21, comma 4, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L’esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nel D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, in assenza di autorizzazione, è pertanto punita ex D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 169, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio”.

Alla luce delle precedenti esperienze, della particolarità del luogo, della normativa vigente in materia e dell’orientamento della giurisprudenza, chiedo: il Comune ha svolto la congrua analisi del caso, valutando i beni storici ed artistici tutelati, i vincoli normativamente posti ed ha verificato la compatibilità tra gli interessi tutelati e l’intervento previsto?

Nella delibera di Giunta in oggetto non ve n’è traccia, affermandosi (solo) la “finalità di interesse generale all’evento, attesa l’utilità sociale dello svolgimento della manifestazione in oggetto comportante ricadute positive per la collettività e di promozione turistica del territorio e, conseguentemente, di sviluppo economico-sociale”. In essa, comunque, si subordina l’iniziativa “alla verifica della compatibilità della stessa da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio in merito ad emergenze di tipo paesaggistico e monumentale da tutelare”, laddove, invece, è normativamente richiesta la specifica autorizzazione.

Pertanto, porto a conoscenza di quanto innanzi tutti i destinatari perché ne siano legalmente edotti, assumano le rispettive responsabilità in ordine alla legittimità dell’intervento, alla compatibilità con le normative vigenti in materia di tutela dei beni storici ed artistici, dei centri storici e delle zone Unesco, della privata e pubblica incolumità, nonché verifichino l’esistenza delle autorizzazioni richieste e la violazione di norme anche sotto il profilo penale.

Una zona di particolare connotazione storica di una città con una storia assolutamente singolare non può essere utilizzata come banale luna park, ma esclusivamente in conformità alla sua natura. Benevento non è Disneyland anche se assurta agli onori della cronaca di … “Topolino”. Se proprio non si vuole rinunziare alla ruota panoramica la si installi nel terminal degli autobus (ex campo di calcio del Collegio de La Salle), dove vi è spazio e minore rischio per la pubblica e privata incolumità. Est modus in rebus”.

ARTICOLI CORRELATI