Elezioni amministrative 2023. La regolamentazione relativa alla propaganda elettorale 

Con decreto prefettizio in data 6 marzo 2023 sono stati convocati per domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, i comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali dei Comuni di Arpaise, Bucciano, Castelpagano, Ceppaloni, Frasso Telesino, Montesarchio, Morcone, Ponte, Pontelandolfo, San Leucio Del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino e Vitulano.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 30/2023 in data 17 marzo 2023, ha richiamato l’attenzione sul rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e di divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

In particolare, dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

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