Illegittimità del collocamento a riposo senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima.

E’ un diritto del personale della scuola ottenere il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età ove ciò consenta di raggiungere l’anzianità minima contributiva: è’ quanto stabilito da numerosi Tribunali Italiani e confermato, di recente dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. lavoro con la pronuncia del 20.10.2023 a conclusione di un giudizio di impugnazione, patrocinato dall’avv. Vincenzo Piscitelli, del foro Beneventano: la docente, collocata a riposo al raggiungimento dell’età anagrafica ma senza aver raggiunto il minimo contributivo dei 20 anni, presentava ricorso ex art. 700 c.p.c..

Il Tribunale, in prima istanza rigettava immotivatamente il ricorso; veniva promosso reclamo e a conclusione della procedura veniva dichiarata l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di trattenimento in servizio e collocamento a riposo, con ripristino del rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno.

Non posso che esprimere enorme soddisfazione, ha commentato l’avv. Piscitelli, non solo per l’ottimo risultato raggiunto ma anche enorme gioia per la professoressa, mia cliente, che in modo del tutto superficiale ed errato, era stata destinataria di un provvedimento illegittimo e nocivo, prima da parte della scuola e poi da parte del Tribunale con il rigetto del ricorso cautelare. L’autorizzazione ad essere trattenuta in servizio fino a 70 anni, le consentirà, infatti, di conseguire la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.

La riforma della decisione da parte del Tribunale Casertano appare pienamente condivisibile e corretta anche e soprattutto in considerazione del fatto che il chiesto trattenimento in servizio, garantisce alla reclamante il conseguimento del diritto alla pensione.

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