Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; per avere inoltre una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone venendo a contatto con il medesimo
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardi e acceso due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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