FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 172 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri
Ferdinando RENZULLI, Piergraziano GORI e della società BENEVENTO CALCIO S.r.l.,
avente ad oggetto la seguente condotta:
FERDINANDO RENZULLI, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e
legale rappresentante della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., in violazione
dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in
relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, e 38, comma 1, e 66,
delle N.O.I.F., e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 33, comma 1, e 37, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver
consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Piergraziano GORI
quale allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio
S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene lo stesso non fosse tesserato e
non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;
nonché per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il Sig.
Piergraziano GORI facesse ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la
prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella stagione sportiva
2021-2022, in occasione delle gare del Campionato professionistico di Serie B
Benevento-Spal del 14 agosto 2021, Benevento-Alessandria del 22 agosto 2021,
Parma-Benevento del 29 agosto 2021, Benevento-Lecce del 10 settembre 2021,
Ascoli-Benevento del 18 settembre 2021, Benevento-Cittadella del 21 settembre
2021; Como-Benevento del 25 settembre 2021, Benevento-Perugia del 3 ottobre
2021, Cremonese-Benevento del 17 ottobre 2021, Benevento-Cosenza del 23
ottobre 2021, Crotone-Benevento del 28 ottobre 2021, Benevento–Brescia del 1°
novembre 2021 e Benevento–Frosinone del 6 novembre 2021, sebbene lo stesso
non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse
conseguentemente in possesso di tessera valida per la stagione sportiva in corso;
PIERGRAZIANO GORI, all’epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto al
Settore Tecnico della FIGC e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società
BENEVENTO CALCIO S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice
di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto
dagli artt. 23, commi 1 e 2, 38, comma 1, e 66, delle NOIF, e dagli artt. 26,
commi 1 e 2, 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra
della società Benevento Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene
non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad
allenatore dei portieri; nonché per aver fatto ingresso nel recinto di gioco e negli
spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella
stagione sportiva 2021-2022, in occasione delle gare del Campionato
professionistico di Serie B Benevento-Spal del 14 agosto 2021, Benevento-
Alessandria del 22 agosto 2021, Parma-Benevento del 29 agosto 2021,
Benevento-Lecce del 10 settembre 2021, Ascoli-Benevento del 18 settembre
2021, Benevento-Cittadella del 21 settembre 2021; Como-Benevento del 25
settembre 2021, Benevento-Perugia del 3 ottobre 2021, Cremonese-Benevento
del 17 ottobre 2021, Benevento-Cosenza del 23 ottobre 2021, Crotone-
Benevento del 28 ottobre 2021, Benevento–Brescia del 1° novembre 2021 e
Benevento–Frosinone del 6 novembre 2021, sebbene non fosse tesserato per la
predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di
tessera valida per la stagione sportiva in corso;
BENEVENTO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi
dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e
comportamenti rispettivamente posti in essere dai Sig.ri RENZULLI Ferdinando
e GORI Piergraziano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Ferdinando RENZULLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante
pro tempore, per conto della società BENEVENTO CALCIO S.r.l. e dal Sig. Piergraziano
GORI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per
il Sig. Ferdinando RENZULLI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il
Sig. Piergraziano GORI e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società
BENEVENTO CALCIO S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina








































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