TRIBUNALE RIESAME ANNULLA SEQUESTRO PREVENTIVO AREA CANTIERE EX PALAZZO INPS

Il Tribunale del Riesame – Settore Penale, Collegio II composto dai Magistrati: Daniela Fallarino – presidente; Francesca Telavo – Giudice; Roberto Nuzzo – Giudice esterno, ha annullato il sequestro preventivo per l’area di cantiere di via Nicola Calandra, a Benevento, dove era l’immobile dell’ex sede Inps.

Il Tribunale di Benevento ha accolto i ricorsi dei legali difensori contro la richiesta del pm Assunta Tillo che aveva ottenuto il provvedimento.

Ricordiamo che lo scorso 12 gennaio a seguito di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento,  personale della dipendente Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri e del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Benevento,  ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale riguardante l’area di cantiere ubicata in Benevento alla via Nicola Calandra ove insisteva l’immobile demolito ” ex uffici Direzione Provinciale INPS” ritenendo la sussistenza del fumus relativo al reato p e p. dall’art. 44 lett. b) DPR 330/2001.

Il giudice delle indagini preliminare ha ritenuto, conformemente a quanto richiesto dalla procura, che l’intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare dismesso sarebbe eseguito, in virtù del permesso di costruire ritenuto illegittimo in quanto rilasciato:

 

  • ai sensi dell’art. 7 co. 5 L.R. n. 19/2009 e s.m.i., cd. “Piano Casa”, nel caso di specie inapplicabile e previa erronea classificazione dell’area come urbana degradata ex art. 2 comma 1 lett. a) della citata L.R.;

 

  • in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma 1 lett. e) e 7 comma 5) che subordina la sostituzione al mantenimento della volumetria esistente, avendo invece il progetto autorizzato una volumetria superiore;

 

  • in violazione con gli strumenti urbanistici vigenti di cui all’art. 115 co. 1 e 4 (disciplina della zona elementare del tipo F4) della Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e all’art. 36  (Precisazioni sulle destinazione ammesse) del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), che prevedono solo interventi rientranti nelle categorie di destinazione b1) e b2)  ex art. 10 NTA  e non anche la categoria di destinazione d’uso b3) medie strutture superiori, in cui rientra l’intervento illegittimamente autorizzato;

 

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso nell’ambito di procedimento penale che vede indagati del reato p e p. dall’art. 44 lett. b) DPR 330/2001, rispettivamente,  il procuratore speciale  e i due amministratori della società proprietariaperché,  in concorso tra loro, nella qualità di committenti, avviavano, in assenza di titolo abilitativo legittimo e quindi abusivamente, lavori per la costruzione di due blocchi: l’uno residenziale, composto da n.  60 alloggi distribuiti per 5 piani fuori terra, comprensivi di esercizi commerciali suddivisi in 12 unità e di n. 61 box auto oltre i locali tecnici e di n. 46 posti auto scoperti;  l’altro commerciale composto da due strutture di vendita, procedendo alla demolizione del complesso immobiliare esistente sito in Benevento  alla via Nicola Calandra ove erano ubicati gli uffici della Direzione Provinciale INPS; ricadente in una zona classificata in parte minima come “viabilità pubblica” ed in parte maggiore come zona F4 destinata alla realizzazione di attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo.

Nel corso dell’attività investigativa avviata sin dai primi mesi dell’anno 2020 ( epoca di inizio lavori)  i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Benevento ed il Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Benevento, acquisivano tutta la copiosa documentazione amministrativa dalla cui disamina, supportata da apposita consulenza tecnica d’ufficio,  emergeva  l’illegittimità del procedimento amministrativo e dello stesso titolo abilitativo emesso per cui, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, il G.I.P. disponeva il sequestro preventivo  del cantiere ritenendo sussistente il periculum in moraovvero il rischio che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze, essendo state completate le opere di demolizione e dovendosi proseguire con le opere di ricostruzione.

 

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