MOVIDA NEL CENTRO STORICO, NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO DI BENEVENTO

Il Sindaco di Benevento poiché alcune aree del centro storico cittadino, specie nelle serate del sabato e nei giorni prefestivi nonché nelle notti successive, costituiscono abituale ritrovo di numerosissime persone, prevalentemente di giovane età, che affollano strade e piazze richiamate dai numerosi esercizi e locali pubblici esistenti nella zona;

– l’animazione del centro storico e la frequentazione di locali ed esercizi pubblici ( c.d. movida), benché non possano essere viste, di per sé, con disfavore, presentano tuttavia riflessi negativi in termini di circolazione veicolare e parcheggio, di igiene urbana, di quiete pubblica, di fruibilità di spazi e infrastrutture pubbliche;

CONSIDERATO che gli inconvenienti di cui in premessa hanno destato le rimostranze dei residenti nelle aree interessate, delle quali si è ripetutamente reso interprete il Comitato di quartiere Centro Storico;
CONSIDERATO altresì che dal descritto fenomeno discendono inevitabilmente affollamenti e assembramenti tuttora vietati, nonché l’inosservanza della prescritta distanza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO di dover arginare l’eccezionale afflusso di persone nel centro storico, nell’intento di limitare il conseguente pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, oltreché di mitigare il rischio di una recrudescenza dell’epidemia da COVID-19 che non risulta ancora completamente debellata;

Ordina ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati e agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico siti nell’area del centro storico cittadino – delimitata da Piazza Orsini, Piazza Duomo, Corso Vittorio E., Viale dei Rettori, Via del Pomerio, Via Perasso, Piazza Risorgimento, Via XXIV Maggio, P.zza Castello, Via del Sole, Via delle Puglie, Via dei Mulini, Via G. Rummo, nel periodo dal 24 luglio 2020 fino a tutto il 10 gennaio 2021, la cessazione delle rispettive attività, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche, nei seguenti giorni ed orari:

  • dal lunedì al giovedì alle ore 1 del giorno dopo;
  • il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 2 del giorno successivo;
  • la domenica e giorni festivi alle ore 1 del giorno dopo;
  • Agli stessi è fatto obbligo:
    di osservare i limiti di emissioni sonore prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti;

    di vendere e somministrare bevande di qualsiasi tipo in appostiti bicchieri monouso, con esclusione quindi della vendita in bottiglie di vetro o in lattine metalliche;

    di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività svolta mediante appositi contenitori e di lasciare l’area pulita al termine delle manifestazioni, così come previsto dalle Ordinanze Sindacali disciplinanti il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale;

    AVVERTE

    • fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni dell’art.7 bis del TUEL e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017;

    • avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.A

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