Nota stampa della Uil di Benevento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

E’ necessario, quindi, che le aziende che fino a oggi si siano avvalse della facoltà di ‘auto dichiarare’ la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del Decreto legislativo n. 81/2008”.

La breve nota con cui il Ministero rende disponibili, sul proprio sito, il testo delle procedure e

la relativa modulistica ribadisce, oltre ai termini temporali della scadenza per l’utilizzo

dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi per le aziende con meno di 10 dipendenti, anche le caratteristiche dell’obbligo che entra in vigore. Ovvero tutte le aziende dovranno munirsi “di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi”; le procedure standardizzate, elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente, sono uno “strumento di ausilio” per il corretto adempimento dell’obbligo di legge ma nulla impedisce che il datore di lavoro scelga di attuare le disposizioni dell’art. 28 e decida di produrre un DVR conforme al dettato dell’articolo citato.

 

Di seguito alcune riflessioni Uil sulla questione:

1. Ribadiamo prioritariamente la nostra piena soddisfazione per il superamento della grave lacuna del quadro legislativo che ha determinato, dall’emanazione del D. Lgs. 626/94, nella stragrande maggioranza dei casi, una condizione di non applicazione delle disposizioni relative alla valutazione dei rischi. E’ noto come in molte imprese con meno di dieci dipendenti, che avevano la possibilità di limitarsi alla autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi, questo ha significato l’assenza di ogni forma di documentazione o addirittura che si trascurasse di ottemperare all’obbligo di valutazione in quanto tale.

2. In secondo luogo riteniamo opportuno evidenziare come le nuove disposizioni intervengano

positivamente nell’attività e nell’esercizio del ruolo da parte di Rls e Rlst delle aziende interessate dal provvedimento; equivalendo le procedure standardizzate a un documento di valutazione dei rischi, come ha ben chiarito il Ministero del lavoro, ne conseguono per il datore di lavoro anche gli ulteriori obblighi connessi a:

elaborazione del documento previa consultazione del Rappresentante di lavoratori per la

sicurezza (art.29 comma 2)

consegna tempestiva del documento al Rappresentante di lavoratori per la sicurezza, se

richiesto, ( art.18 comma 1 lettera o)

indicazione della data certa o attestata mediante sottoscrizione da parte di Rspp, Rls/Rlst,

Mc se nominato (art. 28 comma 2).

 

Consapevoli della svolta davvero significativa cui siamo di fronte – attacca Fioravante Bosco, segretario generale della Uil di Benevento – con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che interessano oltre i 2 milioni di imprese e oltre 6 milioni di lavoratori, va evidenziato che siamo di fatto all’inizio di un percorso che, nella sua positività, risente di criticità del sistema di prevenzione nazionale che devono essere affrontate, e in merito alle quali vale in questo momento tutto il nostro impegno come Organizzazione sindacale”.

 

Come sempre – conclude Bosco – maggior prevenzione significa minori infortuni con la consequenziale riduzione dei costi per la comunità”.

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