Operazioni di Swap, l’assessore alle Finanze Boccalone risponde al centrodestra

Il Comune, con propria deliberazione (n° 27 del 26.4.2006) ha approvato un bilancio di previsione che conteneva alcune criticità in ordine al rispetto del patto di stabilità, già nella sua formulazione iniziale. Tali criticità sono emerse anche all’attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato a Luglio del 2006, nel momento in cui esso ha predisposto il proprio parere al bilancio di previsione, non realizzato dal precedente collegio, da inviare proprio alla Corte dei Conti secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria per il 2006.Si è potuto verificare, infatti, che il bilancio approvato conteneva alcune imprecisioni in ordine, per le spese correnti, all’inserimento tra le funzioni di carattere “sociale” di svariati capitoli di bilancio, che a prima vista non possedevano tale natura e per le spese in conto capitale all’inserimento di un importo programmato per opere pubbliche ben superiore a quello che avrebbe consentito di rispettare il vincolo normativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti, infatti, ha confermato le inesattezze e gli errori già rilevati all’atto dell’insediamento dell’attuale Amministrazione. Tali errori, coscientemente compiuti, consistevano:a) nel modificare la struttura di bilancio prevista dal legislatore;b) nel non effettuare i pagamenti, provocando danni per interessi e sanzioni.Per quanto riguarda la lettera a) va detto che nel Bilancio di Previsione furono inserite alcune modifiche nell’allocazione dei capitoli nel bilancio al fine di raggiungere, solo formalmente, un fittizio ed inesistente rispetto del patto di stabilità. Tra i numerosi capitoli di bilancio impropriamente considerati appartenenti alla “Funzione Sociale” si segnala il n°30014 (intitolato manifestazioni culturali in favore degli anziani, ma utilizzato per pagare parte di Città Spettacolo) ed il n°6125 (intitolato Servizi aggiuntivi per favorire la mobilità dei nuclei familiari disagiati ma utilizzato per pagare parte del corrispettivo all’AMTS, pure indicato nella relazione previsionale e programmatica). Includere questi ed altri capitoli tra le “Funzioni sociali” fu artificioso ed illegittimo, finalizzato al solo scopo di rispettare (formalmente) il patto di stabilità, altrimenti non centrato nemmeno per le spese correnti (già non lo rispettava per le spese in conto capitale inserite in bilancio). I capitoli di maggiore rilevanza sono stati riportati nella loro corretta allocazione nel mese di Novembre, allo scopo di regolarizzare il bilancio di previsione, con la conseguenza di non rispettare, per il 2006, il Patto di Stabilità.Così non è accaduto nel 2007, anno in cui questa Amministrazione ha approvato un bilancio che rispettava il Patto fin dall’origine, e lo ha rispettato per tutto l’esercizio finanziario.Con riferimento alle due operazioni di swap, invece, concluse dalla passata Amministrazione nel 2005 e nel 2006 va rilevato, innanzitutto, che la Corte non ha dichiarato la loro conformità alla normativa in vigore, ma ha detto che “la documentazione in atti non consente di verificare il rispetto della disposizione normativa”.La Corte dei Conti, sempre nella pronuncia n°14/2008, inoltre, ha stigmatizzato la dichiarazione del precedente responsabile del servizio finanziario che, sebbene laureato in lettere, ha dichiarato di possedere “competenze ed esperienze specifiche in materia di operazioni in strumenti finanziari”, con ciò comportando per il Comune di Benevento l’accettazione di un più basso livello di tutela nei confronti della Banca. In altre parole il Comune, dichiarando di possedere una competenza che non aveva, ha perso la possibilità di eccepire la mancata comprensione delle clausole contrattuali, e dunque di richiedere, in caso di forti perdite, la risoluzione contrattuale.E tali perdite si sono verificate, al punto di raggiungere la cifra di 9,3 milioni nel luglio 2007. Tale perdita ha costretto il Comune di Benevento, che non poteva richiedere la risoluzione contrattuale per colpa di quella dichiarazione sul possesso delle competenze specifiche, a ricercare un nuovo partner bancario cui affidare l’operazione, nello spirito di ridurre il rischio, come deliberato dal Consiglio Comunale, affidandosi a consulenti esperti, con curriculum adeguato nel campo degli strumenti derivati.La società di consulenza individuata, con sede in Roma, aveva un curriculum molto vasto nel campo dei derivati, ed ha svolto una ricerca di mercato estesa a n° 11 primari Istituti di credito nazionali ed internazionali, individuando una banca di primario livello internazionale, che, oltre a rispondere ai requisiti di merito creditizio previsti dalla normativa vigente, ha presentato la migliore proposta di ristrutturazione del debito mediante operazione derivata in termini di convenienza economica per l’Ente e di minimizzazione del rischio futuro.L’operazione sottoscritta si è dimostrata finanziariamente opportuna, visto che ha consentito, secondo quanto dichiarato sul punto dal Ragioniere Generale dello Stato, di ridurre i rischi della precedente operazione conclusa tra Comune di Benevento e Banca Opi, riducendo la perdita potenziale da 9,3 milioni a 7,5 milioni.L’operazione conclusa, secondo quanto dichiarato dall’ispettore del Ministero delle Finanze, presentava due criticità. Il Comune di Benevento ha chiesto al consulente di eliminarle e la banca assegnataria ha risposto favorevolmente, rappresentando che una delle due era a costo zero, l’altra comportava un costo da 310.000 a 720.000 €. Nel frattempo la legge Finanziaria 2008 ha stabilito che per l’effettuazione di ogni operazione finanziaria su derivati occorreva attendere la pubblicazione di un decreto che conteneva un contratto-tipo, facendo sorgere al Comune il dubbio che per modificare l’operazione dovesse essere atteso l’intervento ministeriale. Tanto è stato comunicato dal Sindaco e dal Collegio dei revisori alla Corte dei Conti che il 18.6.2008, nella pronuncia n°14/2008, ha dichiarato che la modifica può essere effettuata anche in assenza dell’intervento ministeriale.In ultimo va aggiunto che il DL n° 112/2008, in vigore dal 26.6.2008, ha stabilito divieto per un anno di concludere contratti relativi agli strumenti derivati.”Assessore alle Finanze Luigi Boccalone

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