PUGNO DURO DEL GIUDICE SPORTIVO, 10MILA EURO DI AMMENDA PER LA NOCERINA CHE GIOCHERA\’ A PORTE CHIUSE IL PROSSIMO INCONTRO CON LA CARRARESE

– che un gruppo di sostenitori della società Nocerina posizionati nel settore dello stadio loro riservato introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi di notevole potenza ed alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; in particolare al 24’ minuto del 1° tempo di gara veniva acceso un fumogeno e successivamente lanciato nel recinto di gioco sulla rete in plastica a protezione del sottopassaggio che prendeva fuoco e richiedeva l’intervento dei vigili del fuoco;

– sempre nel 1° tempo di gara e precisamente al 23’ minuto, dal settore occupato dai sostenitori della Nocerina veniva lanciato un potente razzo in direzione della curva occupata dai tifosi locali (la cui direzione di lancio era chiaramente orientata a raggiungere la curva stessa) ma che fortunatamente terminava la propria corsa senza raggiungere l’obbiettivo;

– un gruppo di sostenitori quantificabili in una quindicina circa tentavano di sfondare la porta di accesso al terreno di gioco, senza riuscirvi; un isolato sostenitore scavalcata la recinzione entrava nel recinto di gioco prontamente fermato da un addetto alla sicurezza:

– il medesimo gruppo di esagitati sostenitori utilizzando anche un corpo contundente ripetevano il tentativo di sfondamento della porta, riuscendovi alla fine, con conseguente ingresso nel recinto di gioco di alcuni di loro;

– tale situazione induceva il responsabile dell’ordine pubblico a richiedere al direttore di gara di sospendere l’incontro, per i necessari interventi tesi a ristabilire l’ordine pubblico,che veniva ripreso dopo circa quattro minuti e portato regolarmente a termine;

– che nel corso della medesima gara sostenitori della società Benevento introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e facevano esplodere due petardi di notevole potenza, il tutto senza conseguenze. 159/501

– preso atto di quanto sopra riportato,

– il Giudice Sportivo,

r i l e v a

– che il comportamento tenuto dai sostenitori della società Nocerina, quale innanzi dettagliatamente illustrato debba essere qualificato di particolare gravità e di estrema pericolosità, e pertanto la conseguente sanzione oltre che afflittiva in ordine agli eventi descritti, deve intendersi funzionale anche alla prevenzione di ulteriori analoghi episodi.

– Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

a) di infliggere alla società Benevento la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;

b) di infliggere alla società Nocerina le seguenti sanzioni:

– obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata;

– ammenda di € 10.000,00, con obbligo del risarcimento danni, se richiesti;

c) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.

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