Impresa Sociale messa a Registro Masiello: “Il Sistema Camerale italiano al servizio dell’imprenditoria locale”

Con l’iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio l’azienda, in possesso dei requisiti richiesti, può qualificarsi come impresa sociale e usufruire, attraverso tale iscrizione, della limitazione della responsabilità patrimoniale, laddove la struttura organizzativa non preveda già la responsabilità limitata come caratteristica (per esempio le società di persone). “Il debutto del modello societario sociale, contemplato nella più recente normativa – afferma Gennaro Masiello, presidente della Camera di Commercio di Benevento, – mette in luce il grande sforzo che il sistema camerale pone al servizio dell’imprenditoria locale”.L’impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico redatto dal notaio e depositato, a cura del notaio o degli amministratori, entro 30 giorni, al Registro Imprese della provincia dove ha sede legale l’impresa. Nel caso di società di capitali e di cooperative, tale termine sarà valido solo ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali, fermo restando il termine di 20 giorni previsto dal codice civile per l’iscrizione della società nel registro imprese. Difatti, l’iscrizione dell’impresa sociale nell’apposita sezione è integrativa, nel senso che un’impresa potrà essere iscritta in più sezioni del Registro Imprese (ad esempio sezione ordinaria e sezione imprese sociali). La forma giuridica dell´impresa sociale comprende tutte quelle imprese private, comprese le cooperative, in cui l´attività economica d´impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale. Possono quindi acquisire la qualifica: associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati; società (di persone e di capitali), le cooperative, i consorzi; enti ecclesiastici ed altri enti e confessioni religiose. Le imprese sociali devono comunque mantenere finalità di interesse generale che vengono favorite dal legislatore sul piano civilistico, con la possibilità di potersi organizzare in qualsiasi forma di organizzazione privata e con qualsiasi tipo societario, con la possibilità di formare anche un gruppo.

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