Si rammenda inoltre ai titolari degli esercizi autorizzati alla vendita ed alla somministrazione di bevande, il divieto di vendere per asporto, bevande di qualsiasi tipo in lattine metalliche, bottiglie di vetro o plastica. Le stesse, il cui contenuto alcolico non dovrà superare il 21% del volume, dovranno essere tassativamente somministrate in appositi bicchieri monouso di carta o plastica.
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