Giustizia: Albertini vince in appello contro Robledo, non calunniò magistrato

Milano, 26 lug.(Adnkronos) – L’ex sindaco di Milano ed ex senatore di Area popolare Ncd-Centristi per l’Italia, Gabriele Albertini, ha vinto in appello contro l’ex magistrato Alfredo Robledo che si era costituito parte civile opponendosi all’assoluzione di Albertini all’esito del processo in cui lo aveva accusato di calunnia aggravata nei suoi confronti. La vicenda risale al 2012, quando Albertini, con un esposto inviato al Ministero della Giustizia, aveva puntato l’attenzione sulla gestione, da parte di Robledo, delle inchieste sugli emendamenti in bianco, sull’acquisto della società Autostrada Serravalle da parte della Provincia di Milano allora guidata da Filippo Penati e sui contratti derivati sottoscritti dal Comune di Milano ai tempi dell’amministrazione da lui guidata. Casi che per l’ex sindaco non erano stati gestiti in modo corretto dal procuratore.

La seconda sezione penale della Corte di appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, ha dunque confermato la sentenza emessa dal tribunale di Brescia il 3 febbraio 2017, con l’assoluzione di Albertini “perché il fatto non sussiste” e perché ”non costituisce reato”, condannando al pagamento delle spese processuali l’ex procuratore di Milano.

Nella sentenza visionata dall’Adnkronos, si evince in particolare che Robledo sosteneva che Albertini fosse consapevole della sua innocenza e che la prova stesse nell fatto che contro “i sostituti procuratori, coassegnatari delle indagini” non era stato presentato alcun esposto. Oltretutto accusava Albertini di “aver voluto fornire dolosamente una visione parziale dei fatti”. Ma, “come osservato dal tribunale di primo grado, l’oggetto del processo non è l’accertamento della volontà di Albertini di screditare Robledo come investigatore e come rappresentante del potere giudiziario”, ma è “l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, della certezza dell’innocenza” di Albertini quando disse che Robledo aveva utilizzato ‘metodi da Gestapo’ nell’assunzione dell’informatore Penco, ovvero di avere omesso di assumere le determinazioni in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale in ordine alla ‘vicenda Serravalle'”. E “tale consapevolezza, a fronte della emersione, dall’istruttoria esperita, sia della circostanza che Penco si espresse in tali termini quando narrò della sua escussione”, sia della circostanza che, “obiettivamente, le determinazioni in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale non vennero assunte con solerzia in relazione alla vicenda Serravalle- non può dirsi provata oltre ogni ragionevole dubbio”.

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