Per i diritti camerali rinvio alla Corte di giustizia

È quanto ha paventato la Ctp di Benevento, emettendo un’ordinanza di rinvio (n. 473/01/10) alla Corte di giustizia europea, perché si pronunci sul presunto contrasto fra gli articoli 10 e 12 della direttiva comunitaria 69/335 del 1969 e l’articolo 18 della legge n. 580/1993, che disciplina il versamento del diritto annuale.
La fattispecie è stata già affrontata, in giurisprudenza, dai giudici provinciali di Foggia (sentenza n. 142/2004), alle cui conclusioni l’ordinanza sannita sembra ispirarsi, non prima, però, di aver eseguito un’attenta ricostruzione delle due norme apparentemente in contrasto. In tale contesto, però, i giudici pugliesi ritennero – in virtù del principio della gerarchia delle fonti – di dover direttamente disapplicare la normativa interna, ritenendo incompatibile con le prescrizioni comunitarie il versamento del diritto camerale.
Nel caso esaminato dalla Ctp Benevento, i ricorrenti hanno evidenziato come gli articoli 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 69/335 vietino agli Stati membri dell’Unione europea di applicare alle imprese imposte sulla raccolta di capitali.
Ebbene, stando al collegio di rinvio, il diritto annuale versato periodicamente dalle imprese nazionali per l’iscrizione nei registri appositamente tenuti dalle Camere di commercio, in quanto condizione di procedibilità dell’esercizio dell’attività da parte di queste, potrebbe configurarsi come una vera e propria imposta indiretta sulla raccolta di capitali e come tale in evidente contrasto con il divieto imposto dalla richiamata direttiva.
La Corte di giustizia si era già espressa in precedenza su un tributo simile imposto in Olanda. Nell’ambito di tale pronuncia (sentenza C-2/94 del 1996), i giudici comunitari hanno, in effetti, ritenuto compatibile con la direttiva 69/335 il diritto annuale versato dalle imprese olandesi. Tuttavia, la Ctp ha riscontrato delle sostanziali differenze fra il tributo imposto dalla nostra normativa nazionale rispetto a quello analogo pagato in Olanda.

Esaminando a fondo il testo delle sentenza richiamata dalla Ccia convenuta, infatti, l’unica identità tra la normativa olandese e quella italiana riguarda esclusivamente il fatto che, presso il registro delle imprese olandesi, si iscrivono le imprese e tale iscrizione vale anche come iscrizione delle società ove l’impresa venga svolta sotto la veste giuridica di società.
La Corte di giustizia, in verità, ha ritenuto legittimo il tributo annuale delle Camere di commercio olandesi perché, a differenza dell’Italia, qualsiasi impresa paga lo stesso importo, indipendentemente dalla veste giuridica adoperata per svolgere tale attività. In Italia, invece, le imprese pagano importi diversi per il solo fatto di svolgere la medesima attività con una differente veste giuridica. Inoltre, quando un’ impresa si trasforma in società paga nuovamente il diritto annuale.

IL SOLE 24 ORE

ARTICOLI CORRELATI