Alluvione. De Caro:\”Rateizzazione tributi fino a 18 mesi per i contribuenti\”

A renderlo noto è il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, on. Umberto Del Basso De Caro. “Ringrazio Maino Marchi, Capogruppo PD in Commissione Bilancio e primo firmatario dell’emendamento; un grazie anche all’amico on. Tino Iannuzzi, componente della Commissione Bilancio, che ha rappresentato e seguito con passione le istanze del Sannio in Commissione”. Ecco il testo completo: Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti: 236-bis. All’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: 2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione. 2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che subiscono danni riconducibili all’evento, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, dei tributi scadenti nei successivi sei mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 236-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposti dall’articolo 9 della Legge 27 luglio 2000, n.212 con una dotazione di 5milioni di euro per l’anno 2016. Con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onore per l’anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importi dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo3-bis comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012 n.135. All’articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo». 26. 17. Marchi, Borghi, Braga, mariani, Pelillo, Petrini, Cenni

ARTICOLI CORRELATI