Lo ha specificato l’INPS, uniformandosi così allo spirito delle direttive del Ministero dell’Interno in materia dei diritti dei cittadini extra comunitari in possesso del così detto “cedolino”. L’INPS ribadisce quindi che chi è in possesso della ricevuta è regolare a tutti gli effetti e può usufruire delle misure a tutela del reddito e di tutte le prestazioni legate al lavoro, tra le quali figura appunto, l’indennità di disoccupazione. Ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati e spetta a chi viene licenziato e non a chi si dimette volontariamente. A livello contributivo ulteriori requisiti richiesti sono: almeno 52 settimane di contributi nei 2 anni che precedono la fine del rapporto di lavoro; almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente ai 2 anni in cui sono state maturate le 52 settimane di contribuzione; iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’Impiego. L’indennità si può ricevere per un massimo di 6 mesi (ma chi ha più di 50 anni può averla fino a nove) e l’importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei 3 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro. È prevista poi anche per gli stranieri anche l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, per quei lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali e hanno lavorato per almeno 78 giorni nell’anno precedente. In questo caso l’indennità non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera e viene pagata dall’INPS con un unico assegno.Il Patronato Acli, in via F. Flora, 31 di Benevento, con lo sportello immigrati, resta a disposizione per ulteriori informazioni e per la compilazione della relativa documentazione.
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