INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER CITTADINI EXSTRA COMUNITARI ANCHE A CHI HA SOLO IL CEDOLINO

Lo ha specificato l’INPS, uniformandosi così allo spirito delle direttive del Ministero dell’Interno in materia dei diritti dei cittadini extra comunitari in possesso del così detto “cedolino”. L’INPS ribadisce quindi che chi è in possesso della ricevuta è regolare a tutti gli effetti e può usufruire delle misure a tutela del reddito e di tutte le prestazioni legate al lavoro, tra le quali figura appunto, l’indennità di disoccupazione. Ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati e spetta a chi viene licenziato e non a chi si dimette volontariamente. A livello contributivo ulteriori requisiti richiesti sono: almeno 52 settimane di contributi nei 2 anni che precedono la fine del rapporto di lavoro; almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente ai 2 anni in cui sono state maturate le 52 settimane di contribuzione; iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’Impiego. L’indennità si può ricevere per un massimo di 6 mesi (ma chi ha più di 50 anni può averla fino a nove) e l’importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei 3 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro. È prevista poi anche per gli stranieri anche l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, per quei lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali e hanno lavorato per almeno 78 giorni nell’anno precedente. In questo caso l’indennità non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera e viene pagata dall’INPS con un unico assegno.Il Patronato Acli, in via F. Flora, 31 di Benevento, con lo sportello immigrati, resta a disposizione per ulteriori informazioni e per la compilazione della relativa documentazione.

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