Ordinanza del sindaco Mario Borrelli per contrastare il fenomeno del randagismo

“Ciò – ha spiegato Borrelli – al fine di evitare che il fenomeno assuma dimensioni tali da determinare un concreto pericolo per la salute pubblica – potendo costituire un mezzo di diffusione di malattie – e per l’incolumità dei cittadini. L’amico dell’uomo – ha sottolineato Borrelli – deve essere rispettato ma certamente va tutelata anche l’integrità fisica dell’uomo stesso”. Da qui, dunque, la decisione di adottare l’ordinanza concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio comunale. Diverse le motivazioni all’origine della stessa ordinanza: la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione sull’intero territorio comunale della normativa concernente l’identificazione dei cani e la gestione dell’anagrafe canina; la necessità e l’urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell’abbandono dei cani che alimenta il randagismo dei medesimi; i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal randagismo dei cani quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l’incremento di incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani inselvatichiti e l’incremento dello stesso randagismo. Da qui la necessità e l’urgenza di far effettuare in maniera contestuale l’identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile di cani e consentirne un controllo ed una gestione adeguati. L’ordinanza è stata suddivisa in quattro articoli. L’articolo 1 così recita: “E’ obbligatorio provvedere all’identificazione ed alla registrazione dei cani in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale e dalla presente ordinanza; il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip; il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza; l’adempimento di cui al comma 2 (microchip) quale atto medico-veterinario deve essere effettuato: a) dai veterinari pubblici competenti per territorio presso il distretto veterinario Corso Umberto I, Faicchio; b) dai veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale secondo modalità definite dalla Regione; i veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà; il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza; la disposizione di cui al comma 2 (microchip) non si applica ai cani identificati in conformità alla legge 281/91 mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell’anagrafe canina; i veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina nell’espletamento della loro attività professionale devono verificare la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di non leggibilità dell’identificativo il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge”. L’articolo 2 precisa che: “E’ vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza”. L’articolo 3 stabilisce che: “La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all’albo pretorio. All’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza dei servizi delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie e della Polizia Locale. La Polizia Locale sarà dotata di dispositivi di lettura di microchip ISO compatibile al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo”. L’articolo 4 stabilisce le sanzioni: “Chiunque viola le disposizioni: dell’art. 1 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 78,00; dell’art. 2 della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00”.Faicchio 10.10.2008 L’addetto stampadott. Vincenzo Palmieri

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