Personale della scuola: legittimo il diritto al trattenimento in servizio fino al 70esimo anno di età.

Il personale della scuola, che abbia raggiunto l’età del collocamento a riposo d’ufficio ma non l’anzianità contributiva minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ha diritto ad essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno d’età anche nell’ipotesi in cui non sia in grado di maturare, entro il suddetto settantesimo anno d’età, tale anzianità contributiva minima.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Benevento – sez. lavoro con una recentissima pronuncia (del 01.10.2021): su ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dall’avv. Vincenzo Piscitelli, nell’interesse di una propria assistita, collocata a riposo senza aver raggiunto la contribuzione minima per ottenere la pensione, la Curia beneventana ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di trattenimento in servizio e collocamento a riposo, con ripristino del rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno.

Immancabile il commento compiaciuto del legale beneventano che ha evidenziato l’importanza di tale pronuncia: “sono soddisfatto non solo per l’ottimo risultato raggiunto ma anche felice per la professoressa, mia cliente, che in modo del tutto superficiale ed errato, era stata destinataria di un provvedimento illegittimo e nocivo. L’autorizzazione ad essere trattenuta in servizio fino a 70 anni, le consentirà, infatti, di conseguire la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia. Infatti, ha continuato l’avv. Piscitelli, anche al personale della scuola è applicabile l’art. 509 commi 2 e 3 del d.lgs n. 297 del 1994 – cd T.U. Scuola, che consente la protrazione del rapporto nelle ipotesi in cui il trattenimento sia finalizzato a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattenimento pensionistico”.

La decisione del Tribunale di Benevento appare pienamente condivisibile, innanzitutto sul piano dell’interpretazione letterale dell’art. 509, comma 3, D.Lgs. 297/1994. Dunque, il trattenimento in servizio è possibile anche nell’ipotesi in cui, appunto, entro il settantesimo anno d’età il dipendente non consegua interamente l’anzianità contributiva per il minimo della pensione.

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