CONTRATTO REGOLANTE LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “SANTA COLOMBA” ED ADIACENTE CAMPO DENOMINATO “ANTISTADIO”, COMPRES

Tra il Comune di Benevento, con sede alla Via Annunziata (pal. Mosti) C.F. 00074270620, in persona del Dirigente dr. Antonio Carrea, a questo atto autorizzato con Delibere di G.M. nn° 125 e 197 del 19/6/2007 e 18/9/2007 e successiva determina dirigenziale n° 741 del 25 settembre 2007, di seguito denominato anche “concedente” o “amministrazione comunale”, da una parte, ela Società  sportiva “Benevento Calcio S.p.a.” con sede in Benevento al Corso Garibaldi, 95 (pal. Collenea), P.I.n. 01350940621, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Avv. Oreste Vigorito, nella sua qualità di Presidente, qui di seguito denominata anche “concessionaria” e/o “società”, dall’altra.PREMESSO- che l’Amministrazione comunale di Benevento è proprietaria del complesso sportivo denominato “Stadio Santa Colomba”, comprendente il campo di calcio principale e l’adiacente campo denominato “Antistadio”, comprese tutte le aree e volumetrie pertinenziali, sito in Benevento al Piazzale degli Atleti in località Santa Colomba;- che l’Amministrazione comunale all’attualità non ha rilasciato e/o già autorizzato ulteriori concessioni che di qualsivoglia genere e/o tipo possano direttamente e/o indirettamente essere in contrasto e/o ostativo per il funzionamento e la gestione dell’impianto sportivo di che trattasi;- che nel perseguimento dei propri fini istituzionali di promozione ed incentivazione delle attività sportive della città, è intendimento dell’Amministrazione Comunale di affidare la gestione dell’intero complesso sportivo in oggetto, alla società calcistica che, in relazione alla categoria in cui milita in ambito nazionale, occupi un ruolo di preminenza nell’attività calcistica cittadina;- che la società “Benevento Calcio Spa” attualmente milita nella serie C2 del Campionato Nazionale e pertanto ha richiesto al Comune l’affidamento in gestione del complesso sportivo  in parola;- che l’attuale assetto societario della suddetta richiedente offre sufficienti garanzie di serietà e capacità imprenditoriali occorrenti per l’incentivazione e lo sviluppo della disciplina calcistica cittadina;- che, per le considerazioni cui innanzi, l’Amministrazione Comunale è addivenuta nella determinazione di concedere la gestione dell’impianto sportivo in epigrafe alla summenzionata società;- che con Del . di G.M. nn° 125 e 197 del 19/6/2007 e 18/9/2007 sono stati dettati i criteri da osservarsi per la concessione in argomento;- che, con Det. Dirigenziale n°741 del 25 settembre 2007è stato approvato lo schema del presente atto;TANTO PREMESSO,le parti qui costituite convengono e pattuiscono quanto segue:ART. 1Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e vincolano le parti al loro rispetto, al pari delle clausole che seguono, costituendone prodromo interpretativo.ART. 2OGGETTO DELLA CONCESSIONEIl Comune di Benevento concede in gestione alla Benevento Calcio Spa, che accetta , il complesso sportivo denominato “Stadio Santa Colomba”, comprendente il campo di calcio principale e l’adiacente campo denominato “antistadio” comprese le aree e volumetrie pertinenziali; il tutto come descritto nella planimetria allegata (sub A) al presente atto.La presa in consegna dell’impianto sarà effettuata in contraddittorio tra le parti che ne redigeranno apposito verbale contenente l’indicazione e la descrizione dell’effettivo stato dei beni mobili ed immobili concessi in gestione.Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale o dell’eventuale recesso anticipato per le cause di cui si dirà appresso.ART. 3DURATA DELLA CONCESSIONELa presente concessione avrà la durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dalla firma del contratto.Alla suindicata scadenza il presente contratto si intenderà cessato, a tutti gli effetti, senza alcuna necessità di preventiva disdetta, essendo espressamente  esclusa la sua proroga tacita.Così pure alla medesima scadenza, o in caso di revoca e/o recesso anticipato , l’impianto sportivo,comprensivo di attrezzature ed arredi di proprietà comunale, dovrà essere consegnato al Comune in normale stato d’uso e manutenzione, libero da persone e cose, non di proprietà comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione.ART. 4CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONEIl corrispettivo della presente concessione è fissato in € 20.000,00 (ventimila/00) annue e, quindi, complessivamente in € 200.000,00 ( duecentomila ) .A scomputo parziale dell’intero corrispettivo innanzi fissato, la concessionaria realizzerà  opere di adeguamento e miglioramento degli impianti per un importo pari ad € 200.000,00 duecentomila così come dettagliatamente descritti nella relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, allegata al presente atto (Sub B).La società si impegna ad eseguire ed ultimare i lavori di cui innanzi entro i tempi tecnici necessari.La opere sopradescritte saranno eseguite dalla società sotto la diretta sorveglianza dell’Ufficio tecnico Comunale.Il complessivo canone di concessione (€ 200.000,00) e l’importo a deconto dei lavori a carico di essa concessionaria pari ad € 200.000,00 viene suddivisa in n°10 rate annue, da pagarsi entro il 01 OTTOBRE di ciascun anno di vigenza della concessione.La mancata corresponsione anche di una sola rata annua assunta dalla concessionaria nel presente articolo, costituirà causa di risoluzione espressa del contratto causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. Qualora il contratto si risolva antecedentemente al termine previsto, la concessionaria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non potendo più farsi rientrare nello scomputo dei canoni.ART. 5MANUTENZIONE DELL’IMPIANTOL’ordinaria manutenzione dell’impianto è a carico della società concessionaria mentre quella straordinaria, tra cui rientra il rifacimento del terreno di gioco dello Stadio e Antistadio, da realizzare ed ultimare prima dell’inizio del campionato 2008-2009 e più precisamente entro il 30 luglio 2008, resta a carico dell’amministrazione comunale.Nell’allegato C è contenuto un elenco riepilogativo di tutte le opere e servizi classificabili nella straordinaria manutenzione.Nella ipotesi che opere di straordinaria manutenzione si rendessero necessarie a causa di mancata o carente ordinaria manutenzione, le stesse cadranno a carico della concessionaria.Qualora opere di straordinaria manutenzione si rendessero necessarie per eventi e/o fatti non imputabili per qualsivoglia causa e/o ragione alla concessionaria e all’amministrazione comunale risulti inadempiente (es. negligenza, ecc), la società ha diritto alla sospensione del pagamento del canone annuo, nonché a rivalersi per il risarcimento di eventuali e ulteriori danni (es: mancato introito vendita biglietti, diritti di immagine, ecc).Le opere di miglioria eventualmente richieste ed autorizzate, per una migliore funzionalità della gestione dell’impianto, resteranno di proprietà del Comune, con diritto al rimborso delle spese sostenute dalla concessionaria per la loro esecuzione, qualora ricorra una condizione risolutiva prevista nel presente contratto, in proporzione al periodo di mancata fruizione della gestione.ART. 6ONERI  A CARICO DELLA CONCESSIONARIACon la sottoscrizione del presente atto, la società assume i seguenti obblighi:1. provvedere  a propria cura e spese e con la massima  diligenza, alla manutenzione ordinaria delle strutture, in modo da garantirne costantemente la perfetta efficienza .Allo stesso modo la società dovrà garantire la manutenzione delle aree pertinenziali, ivi compresa la cura del verde e la potatura degli alberi ad alto fusto; 2. di garantire l’uso pubblico e sociale dell’impianto sportivo, compatibilmente con le proprie esigenze; 3. di garantire la fruizione ad altre società sportive che ne facessero richiesta, in particolare per lo svolgimento di campionati federali nazionali, sempre compatibilmente con le esigenze della società e purchè tali eventi non siano concomitanti con quelli di interesse della società, laddove per concomitanza si intendano almeno le 72 settantadue ore prima delle competizione di interesse della concessionaria; 4. del pagamento delle utenze tutte e stipula  delle assicurazioni relative all’impianto in concessione; 5. della  conduzione  tecnica  e  funzionale  dell’impianto  da parte  di un responsabile degli impianti tecnologici il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune e che dovrà partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento pagati direttamente dalla concessionaria; 6. di consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all’impianto da parte  di  tecnici e funzionari   dell’Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento al funzionamento, alla conduzione tecnica dell’impianto ed allo stato di conservazione; 7. di impedire che sull’immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto, comunque lesive della piena e libera proprietà dell’Amministrazione Comunale; 8. di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte dell’impianto e delle relative pertinenze per tutto il periodo di durata della concessione in cui la società effettivamente utilizza l’impianto,  fatto salvo l’esecuzioni di danni cagionati da terzi estranei durante eventi (mercati rionali, ecc) organizzati e autorizzati dal concedente anche nelle aree pertinenziali oggetto del presente atto;9. di contrarre con oneri a proprio carico polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi nonché per atti vandalici , per danni a persone e cose derivanti alla concessionaria, con un massimale minimo di € 516.000,00 (eurocinquecentosedicimila/00); 10. di  rispettare  ed  applicare  nei  confronti  del  personale  utilizzato,   il trattamento giuridico, economico e previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; 11. di mettere   a   disposizione   gratuita   dell’Amministrazione   comunale l’impianto e servizi annessi per un numero massimo di giorni 6 (sei) per ciascun anno di gestione, le cui date dovranno  essere comunicate almeno 30 (trenta) giorni prima dell’evento e concordate con la società compatibilmente con le esigenze della società e purchè tali eventi non siano concomitanti con quelli della società laddove per concomitanza si intendo 72 (settantadue) ore prima delle competizioni di interesse della concessionaria;12. di assumere tutti gli obblighi derivanti dal D. lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando pienamente da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale;13. di osservare, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle non a carattere sportivo, il limite massimo degli spettatori ammissibili all’impianto, stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo; 14. di esporre apposite tabelle indicanti la proprietà: “CITTA’ DI BENEVENTO – COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “SANTA COLOMBA” all’esterno di ogni ingresso allo Stadio;. ART. 7ONERI A CARICO DEL CONCEDENTEIl Comune di Benevento assume a proprio carico gli oneri per la manutenzione straordinaria     nonché di ristrutturazioni definibili come rilevanti interventi sulla parte  strutturale dell’impianto purchè non derivanti da mancata o carente manutenzione ordinaria ,così come precisato al 2° comma del precedente art.5, In particolare ,il concedente si impegna a realizzare le opere di cui ai progetti preliminari approvati rispettivamente con Delibere di G.M. n° 41 del 15/03/07 e n°64 del 22 aprile 2005, beneficianti di finanziamento Regionale ex Legge 42del 12/12/1979.Dalla suddetta realizzazione di opere il Comune concedente escluderà solo i lavori posti a carico della concessionaria nel precedente art .4 e dettagliatamente descritti nell’allegato sub B.Le suddette opere saranno realizzate dal Comune in tempi compatibili con l’espletamento delle procedure di appalti ad evidenza pubblica ,in uno ai tempi occorrenti per l’erogazioni da parte dell’ente finanziatore delle somme occorrenti nonché compatibilmente con le attività sportive da svolgersi negli impianti.Il concedente è tenuto al rimborso e/o indennizzo alla concessionaria, anche mediante prepattuazione, per gli oneri e le spese (es. luce, acqua, ecc) conseguenti alli fruizione degli impianti in occasione degli eventi dall’Ente medesimo autorizzati come epigrafato nell’art. 6, sub n.11 e che per effetto non potranno rimanere a carico della società (rimborso forfetario da concordarsi secondo l’evento).L’amministrazione comunale si obbliga alla remissione in pristino dei luoghi per eventuali danni subiti durante gli eventi autorizzati e previsti come cennati in epigrafe all’articolo 6 sub n. 11, qualora i predetti danni risultino cagionati ad opere sottoposte all’ordinaria manutenzione (es. manto erboso campo, bagni, ecc)ART. 8DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E’ fatto divieto di sub-concedere o far gestire a terzi l’impianto comunale oggetto della concessione o di modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione. Deve, comunque, essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale l’utilizzo occasionale per attività diverse da quelle previste nell’atto di concessione.  ART. 9CUSTODIALa società provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.La società assumerà, altresì, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità dell’impianto e delle attrezzature o a terzi. ART. 10GESTIONE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVOLa concessionaria potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro o potrà affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme regolanti l’esercizio di tali attività, ed in particolare relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.Nel caso di affidamento a terzi del servizio bar e ristoro, dovrà essere data preferenza agli attuali gestori ai quali potrà essere consentita l’apertura nella giornata di sabato se compatibile con la sicurezza dell’impianto.In ogni caso, tali attività dovranno essere corredate di relativa autorizzazione amministrativa. L’eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, e dovrà essere riservato ai frequentatori dell’impianto.Parimenti la società concessionaria è autorizzata a gestire servizi pubblicitari, merchandising o qualsiasi altra attività di interesse all’interno del complesso sportivo, e conseguirne direttamente i relativi introiti.  ART. 11ASSICURAZIONILa società concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale,dei soci o di altri cittadini presenti nell’impianto a vario titolo per le mansioni assunte,della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/1994 e si obbliga a tenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od adozione presente e futura, per danni di qualsiasi genere,comunque derivanti,anche nei confronti di terzi,per effetto della convenzione.A tal uopo, la società si obbliga a comunicare all’ Amministrazione il nominativo del datore di lavoro responsabile, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 626/94 e succ. modificazioni ed intregazioni.Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose,in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della concessione. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione,il concessionario sottoscrive un’adeguata polizza assicurativa ed in particolare:- contro i rischi dell’incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, se assicurabile, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell’immobile. Ove l’immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati dell’Amministrazione Comunale, competerà al concessionario la stipula della polizza “rischio locativo”;relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d’opera, sulla base dell’afflusso medio dell’utenza dell’impianto. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice corrisposto direttamente al Comune di Benevento.Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose,ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze,l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del Settore Sport. ART. 12REVOCA DELLA CONCESSIONELe parti si danno espressamente e reciprocamente atto che l’attuale posizione di preminenza della società in ambito calcistico cittadino, nonché l’attuale suo assetto societario, costituiscono elementi essenziali che hanno indotto l’Amministrazione Comunale alla concessione in gestione del complesso sportivo oggetto del presente contratto.Pertanto, in caso di diversa ed inferiore collocazione della società nelle categorie previste dalla Lega nell’ambito dei campionati nazionali  ovvero in caso di mutamento dell’assetto societario è data facoltà al Comune di Benevento di rivalutare la nuova situazione determinatasi ed eventualmente procedere alla revoca ad nutum della presente concessione.In tale evenienza, la società avrà diritto al rimborso della parte di canoni già versati mediante la esecuzione dei lavori di cui al precedente Art. 4 e non goduti, senza null’altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.ARTICOLO 13CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSAIl mancato adempimento da parte della società concessionaria, anche di un solo obbligo assunto nel presente contratto,costituirà causa di risoluzione espressa dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 C.C. ART. 14ATTI  PROPEDEUDICI Le parti dichiarano di aver visionato tutti gli atti citati nel presente contratto, anche se non allegati, e di averne piena cognizione per ogni effetto e conseguenza.ART.15VERTENZE E FORO COMPETENTEPer le risoluzioni di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’ autorità Giudiziaria. Il foro competente sarà quello di Benevento ART.16SPESE CONTRATTUALITutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono poste per intero a carico della concessionaria, senza diritto di rivalsa. Benevento 29 SETTEMBRE 2007 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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