**Anarchici: giudici Torino, ‘attentato Cospito a ex caserma fu di modesta entità’**

Roma, 21 set. (Adnkronos) – L’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006, sebbene organizzato con una indiscutibile ‘’micidialità e potenzialità offensiva degli esplosivi’’, è stato di ‘’entità modesta’’. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 26 giugno dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha rimodulato in 23 anni la condanna per l’anarchico Alfredo Cospito. In primo grado e in appello l’anarchico era stato condannato a 20 anni. Per Anna Beniamino la Corte aveva rimodulato la pena in 17 anni e 9 mesi. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per Cospito e 27 anni e 1 mese per Beniamino.

‘’Non v’è dubbio che gli ordigni fossero stati piazzati in un luogo simbolico in un giorno del pari simbolico (nella notte fra la Festa della Repubblica e la festa dell’Arma) e che l’intento fosse quello di colpire i ‘servi dello Stato’ ‘già da piccoli’ – scrivono i giudici – Ciò nondimeno, considerati il luogo della strage (un luogo isolato) e, soprattutto, la circostanza che l’obbiettivo colpito fosse la scuola degli allievi Carabinieri – certamente rilevante per la preparazione dei componenti di tale importante corpo di Polizia dello Stato, ma privo (almeno per quanto risulta dagli atti) di alcuna operatività di direzione e comando della onorata forza dell’ordine – di entità modesta sono stati l’attacco mosso contro il bene dell’unità e dell’integrità nazionale e l’offesa arrecata in concreto alla personalità dello Stato’’.

‘’L’azione stragista ha difatti inciso sui supremi interessi nazionali, sulla sicurezza interna ed esterna dello Stato, sul libero esercizio delle istituzioni democratiche e sulla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica in misura assai limitata – sottolineano i giudici di Torino – avendo solo minimamente messo in pericolo l’inviolabilità dell’ordinamento politico, l’esistenza e l’incolumità dei supremi organi statuali. In sintesi – aggiungono – l’azione ha avuto una blanda ripercussione sulla compagine statale o, comunque, su una parte di essa, e ha comportato un limitatissimo pericolo di una lesione alla personalità dello Stato e all’ordine democratico’’.

‘’Si è già rilevato che, quanto all’obbiettività dell’azione (cioè alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione), gli ordigni venivano posizionati non all’interno della Caserma di Fossano, ma all’esterno e a una certa distanza dalla struttura, in un luogo isolato (in campagna) e in un orario nel quale non vi sarebbe stato il passaggio di persone o mezzi; gli ordigni fabbricati artigianalmente, sia pure temibili – giusta l’inserimento di bulloni che esplodevano come proiettili – si limitavano a provocare la distruzione dei cassonetti porta rifiuti in cui erano stati piazzati e il danneggiamento della facciata dell’edificio colpita dalle schegge e dai detriti esplosi – si legge – Quanto al danno e al pericolo provocato dall’attentato, si è appena rilevato come il danno cagionato in concreto dalla strage sia stato estremamente lieve (distruzione di alcuni cassonetti, piegatura in un punto della rete di recinzione e danneggiamento in alcuni punti della facciata dell’edificio) e come altrettanto lieve sia stato il pericolo cagionato allo specifico bene giuridico tutelato e costituito dalla sicurezza dello Stato. La volontà manifestata dagli autori di ottenere con tale azione l’abolizione dei Centri di permanenza temporanea non può ritenersi avere realizzato un danno o la messa in pericolo della sicurezza dello Stato o di un’articolazione di esso’’ concludono i giudici.

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