Ici, non va pagata quella relativa all’abitazione principale

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. L’invio dei bollettini preintestati è stato effettuato prima dell’approvazione del suindicato Decreto Legge e, pertanto, tutti coloro che provvedevano al pagamento dell’Ici esclusivamente per abitazione principale e sue pertinenze, non sono tenuti al pagamento dell’imposta dall’1/1/2008.I contribuenti che oltre all’abitazione principale provvedevano al pagamento dell’Ici per altri fabbricati, essendo rimaste invariate le aliquote rispetto all’anno 2007, possono ricopiare dal bollettino di pagamento effettuato per l’anno 2007 l’importo indicato nella caselle ALTRI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI e TERRENI AGRICOLI.

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