SONO ANCORA DISPONIBILI I “BONUS IMPRESE PRODOTTI ENERGETICI”

Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella seguente, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

I crediti devono essere fruiti inderogabilmente entro i termini stabiliti dal legislatore e in particolare:

il credito di cui al codice 6972 (relativo al terzo trimestre 2022 per agricoltura e pesca) deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023;
il credito di cui al codice 6987 (relativo al quarto trimestre 2022 per agricoltura e pesca) deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2023;
i crediti di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022), ai codici 6983, 6984, 6985, 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022) e ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996 (relativi al mese di dicembre 2022) devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023;
i crediti di cui ai codici tributo “7010”, “7011”, “7012”, “7013” e “7014” (relativi al primo trimestre 2023) devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023;
i crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 (primo e secondo trimestre 2022) dovevano essere fruiti entro il 31 dicembre 2022.

Tabella
Codice F24 Descrizione credito d’imposta Ammontare del credito d’imposta
6993 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022) 40% delle spese
6994 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022) 40% delle spese
6995 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022) 30% delle spese
6996 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022) 40% delle spese
6968 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022) 25% delle spese
6969 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022) 25% delle spese
6970 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022) 15% delle spese
6971 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022) 25% delle spese
6972 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022) 20% delle spese
6983 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022) 40% delle spese
6984 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 14 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022) 40% delle spese
6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022) 30% delle spese
6986 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022) 40% delle spese
6987 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022) 20% delle spese
7010 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) 45% delle spese
7011 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) 35% delle spese
7012 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) 45% delle spese
7013 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) 45% delle spese
7014 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) 20% delle spese

Cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023.

A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.

Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia:

entro il 22 marzo 2023, per il credito di cui al codice 6972. I cessionari devo utilizzare il credito acquistato entro il 31 marzo 2023;
entro il 21 giugno 2023, per il credito di cui al codice 6987. I cessionari devo utilizzare il credito acquistato entro il 30 giugno 2023;
entro il 20 settembre 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985, 6986, 6993, 6994, 6995 e 6996. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023.
Le cessioni dei crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 dovevano essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 e i cessionari dovevano utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022.

Con le risoluzioni n. 59 dell’11 ottobre 2022 – pdf, n. 73 del 13 dicembre 2022 – pdf e n. 2 del 30 gennaio 2023 – pdf sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.

Obbligo di comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

Per maggiori informazioni, consultare il provvedimento prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 e le istruzioni per compilare il modello di comunicazione.

Se non avete ancora richiesto i summenzionati Crediti d’Imposta la CLAAI Benevento, con un pool di professionisti, è a vostra disposizione per assistervi.
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